Calcolo IMU
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Servizio attivo
Calcolo imposta municipale propria
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai contribuenti che sono soggetti passivi IMU per il Comune di Rivarolo Canavese
Descrizione
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile (costituita dal valore dell’immobile come individuato a seconda che si tratti di fabbricati iscritti in catasto, di fabbricati gruppo D non iscritti in catasto, di aree fabbricabili o di terreni agricoli) l’aliquota fissata per le diverse fattispecie. In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, alcuni moltiplicatori differenziati in ragione della categoria catastale. Con riferimento alle aliquote, la legge ha fissato un’aliquota base (o standard) e alcune aliquote agevolate; i Comuni hanno facoltà di modificarle(in aumento e/o in diminuzione).
Come fare
L’imposta dovuta si calcola tenendo conto di:
Fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all'ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori
A (tranne A/10) Moltiplicatore 160
A/10 Moltiplicatore 80
B Moltiplicatore 140
C/1 Moltiplicatore 55
C/2, C/6 e C/7 Moltiplicatore 160
C/3, C/4 e C/5 Moltiplicatore 140
D (tranne D/5) Moltiplicatore 65
D/5 Moltiplicatore 80
Aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
– zona territoriale di ubicazione;
– indice di edificabilità;
– destinazione d’uso consentita;
– oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
– prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].
Terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
- rendita catastale dell’immobile;
- coefficiente;
- aliquota stabilita dal Comune, che è possibile consultare sul portale del Ministero dell’Economia.
Fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all'ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori
A (tranne A/10) Moltiplicatore 160
A/10 Moltiplicatore 80
B Moltiplicatore 140
C/1 Moltiplicatore 55
C/2, C/6 e C/7 Moltiplicatore 160
C/3, C/4 e C/5 Moltiplicatore 140
D (tranne D/5) Moltiplicatore 65
D/5 Moltiplicatore 80
Aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
– zona territoriale di ubicazione;
– indice di edificabilità;
– destinazione d’uso consentita;
– oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
– prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].
Terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
Cosa serve
Per il calcolo IMU serve:
- La rendita catastale degli immobili
- Il valore di mercato per le aree edificabili
- Il reddito dominicale dei terreni agricoli
- le aliquote IMU
Come calcolare l'IMU
L' IMU è dovuta per l’anno in corso e va calcolata per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso del fabbricato.
Se il possesso dura più della metà dei giorni di cui si compone il mese, il mese si conta per intero. Ad esempio se si acquista una casa il 19 maggio, l’IMU è dovuta a partire dal mese di giugno.
L'importo minimo da versare è di 3,00 euro, riferito all’imposta complessivamente dovuta nell'anno e non all’importo delle singole rate o a quanto dovuto per i singoli immobili.
Se possiedi fabbricati sui quali è dovuta l'IMU devi calcolare in autoliquidazione l'importo da versare applicando le aliquote deliberate a seconda della destinazione d'uso dell'immobile.
Verifica le aliquote deliberate per il 2026 nel prospetto Ministeriale
L' IMU è dovuta per l’anno in corso e va calcolata per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso del fabbricato.
Se il possesso dura più della metà dei giorni di cui si compone il mese, il mese si conta per intero. Ad esempio se si acquista una casa il 19 maggio, l’IMU è dovuta a partire dal mese di giugno.
L'importo minimo da versare è di 3,00 euro, riferito all’imposta complessivamente dovuta nell'anno e non all’importo delle singole rate o a quanto dovuto per i singoli immobili.
Se possiedi fabbricati sui quali è dovuta l'IMU devi calcolare in autoliquidazione l'importo da versare applicando le aliquote deliberate a seconda della destinazione d'uso dell'immobile.
Verifica le aliquote deliberate per il 2026 nel prospetto Ministeriale
Per il calcolo IMU puoi:
- utilizzare il calcolatore IMU online
- rivolgerti ad un centro di assistenza fiscale (CAF)
- rivolgerti ad un professionista
- rivolgerti al Settore Tributi
Cosa si ottiene
L'ammontare del tributo dovuto
Tempi e scadenze
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
rate di versamento [art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019]
L’IMU deve essere versata in due rate.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.
È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Modalità di versamento [art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019]
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
rate di versamento [art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019]
L’IMU deve essere versata in due rate.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.
È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Modalità di versamento [art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019]
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.
Costi
La modalità di versamento dell’IMU effettuato tramite il modello F24 è gratuito.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi comunali - IMU
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento pagina: 15/06/2026 16:24:57
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