Imposta Municipale Propria (IMU)
Imposta municipale propria
-
Servizio attivo
A chi è rivolto
Il presupposto dell’IMU è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Descrizione
L’imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un tributo (imposta) del sistema tributario italiano. È un tributo diretto di tipo patrimoniale, essendo applicato sul componente immobiliare del patrimonio. Istituita per sostituire l’imposta comunale sugli immobili (ICI), ha inglobato anche parte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per quanto riguarda i redditi fondiari su beni non locati. Dal 2020 a seguito della legge di bilancio che ha abolito la TASI ha inglobato al suo interno anche il gettito che derivava ai comuni da quel prelievo L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Come fare
Il Comune di Rivarolo Canavese mette a disposizione il Calcolo IMU ON LINE con il quale il contribuente può effettuare in autonomia il calcolo del tributo ed ottenere tutti i dati compresi i codici tributo per poter compilare il modello F24.
Il Software per il calcolo dell’IMU si trova sul sito istituzionale del Comune di Rivarolo Canavese all’indirizzo: https://www.rivarolocanavese.it sulla home page del sito istituzionale
oppure collegandosi al link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=H340
Per effettuare il calcolo il contribuente necessita di essere a conoscenza delle rendite catastali degli immobili o del reddito dominicale dei terreni o del valore dell’area edificabile, percentuale di possesso e mesi di possesso. Il programma è già impostato per l’applicazione dell’esatta aliquota da utilizzare per il calcolo a seconda delle diverse tipologie di immobili.
Per effettuare il versamento del tributo IMU è necessario il modello F24.
Il Software per il calcolo dell’IMU si trova sul sito istituzionale del Comune di Rivarolo Canavese all’indirizzo: https://www.rivarolocanavese.it sulla home page del sito istituzionale
oppure collegandosi al link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=H340
Per effettuare il calcolo il contribuente necessita di essere a conoscenza delle rendite catastali degli immobili o del reddito dominicale dei terreni o del valore dell’area edificabile, percentuale di possesso e mesi di possesso. Il programma è già impostato per l’applicazione dell’esatta aliquota da utilizzare per il calcolo a seconda delle diverse tipologie di immobili.
Per effettuare il versamento del tributo IMU è necessario il modello F24.
Cosa serve
Per procedere con il pagamento dell’IMU il proprietario deve principalmente individuare la base imponibile dell’immobile.
La base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti presso l’Agenzia delle Entrate-Territorio, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
La base imponibile delle aree edificabili è Il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La base imponibile dei terreni agricoli è il valore del terreno ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Servono inoltre le aliquote e le detrazioni d’imposta.
Il proprietario deve inoltre essere a conoscenza della propria percentuale di possesso dell’immobile. Tale dato è desumibile dagli atti di compravendita, successione, divisione regolarmente registrati alla conservatoria territoriale.
La base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti presso l’Agenzia delle Entrate-Territorio, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
La base imponibile delle aree edificabili è Il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La base imponibile dei terreni agricoli è il valore del terreno ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Servono inoltre le aliquote e le detrazioni d’imposta.
Il proprietario deve inoltre essere a conoscenza della propria percentuale di possesso dell’immobile. Tale dato è desumibile dagli atti di compravendita, successione, divisione regolarmente registrati alla conservatoria territoriale.
Cosa si ottiene
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
Le aliquote sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine ultimo previsto a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento.
Le aliquote e i regolamenti IMU hanno tuttavia effetto, per l’anno di riferimento, a condizione che siano inseriti sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre dello stesso anno, in modo da essere pubblicati entro il successivo 28 ottobre dello stesso anno.
Le aliquote sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine ultimo previsto a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento.
Le aliquote e i regolamenti IMU hanno tuttavia effetto, per l’anno di riferimento, a condizione che siano inseriti sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre dello stesso anno, in modo da essere pubblicati entro il successivo 28 ottobre dello stesso anno.
Tempi e scadenze
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ove non festivi.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi comunali - IMU
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Regolamenti
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 08/02/2024 09:22:55
Contatta il comune
- Leggi le domande frequenti
- Richiedi assistenza
- Prenota appuntamento (Apre il link in una nuova scheda)