Pagare tributi IMU
Il servizio consente di calcolare il tributo IMU per effettuare il pagamento
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Sono tenuti a versare l’IMU i soggetti passivi d'imposta ovvero i possessori di immobili, intendendosi per tali:
• il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
• il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali e di beni immobili rientranti nel patrimonio indisponibile di Enti Pubblici;
• il locatario finanziario
• il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
• chi amministra beni sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale,
• dall’amministratore del condominio per le parti comuni dell’edificio.
• il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
• il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali e di beni immobili rientranti nel patrimonio indisponibile di Enti Pubblici;
• il locatario finanziario
• il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
• chi amministra beni sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale,
• dall’amministratore del condominio per le parti comuni dell’edificio.
Descrizione
L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ove non festivi.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento dell’imposta dovuta dagli Enti non commerciali di cui all’art. 1, comma 759, lett. g) L. 160/2019 è effettuato, anche mediante eventuale compensazione dei crediti, in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento dell’imposta dovuta dagli Enti non commerciali di cui all’art. 1, comma 759, lett. g) L. 160/2019 è effettuato, anche mediante eventuale compensazione dei crediti, in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Come fare
Il Comune di Rivarolo Canavese mette a disposizione il Calcolo IMU ON LINE con il quale il contribuente può effettuare in autonomia il calcolo del tributo ed ottenere tutti i dati compresi i codici tributo per poter compilare il modello F24. Il Software per il calcolo dell’IMU si trova sul sito istituzionale del Comune di Rivarolo Canavese all’indirizzo https://www.rivarolocanavese.it sulla home page oppure collegandosi al link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=H340
Il Settore Tributi del Comune di Rivarolo Canavese nel periodo precedente le scadenze del versamento garantisce supporto al contribuente fornendo ai richiedenti il calcolo del tributo e i modelli di pagamento F24 per il versamento in acconto e a saldo.
Cosa serve
Per effettuare il calcolo il contribuente necessita di essere a conoscenza:
• delle rendite catastali degli immobili
• del reddito dominicale dei terreni
• del valore dell’area edificabile
• percentuale di possesso e mesi di possesso.
Il programma è già impostato per l’applicazione dell’esatta aliquota da utilizzare per il calcolo a seconda delle diverse tipologie di immobili.
• delle rendite catastali degli immobili
• del reddito dominicale dei terreni
• del valore dell’area edificabile
• percentuale di possesso e mesi di possesso.
Il programma è già impostato per l’applicazione dell’esatta aliquota da utilizzare per il calcolo a seconda delle diverse tipologie di immobili.
Cosa si ottiene
Il modulo F24 con il quale è possibile effettuare il pagamento.
Tempi e scadenze
Il versamento dell'IMU può essere corrisposto in due rate o in rata unica.
- entro il 16 giugno per il pagamento dell'acconto o della rata unica;
- entro il 16 dicembre per il pagamento del saldo.
Se la data cade di sabato o domenica la scadenza è prorogata al lunedì successivo.
Accedi al servizio
CALCOLO IMU
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 28/05/2025 16:10:15
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